(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23
                         del 2 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  fondo  speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana S.p.a.
per effetto delle disposizioni di cui al titolo  III,  Capo  I  della
legge regionale 12 aprile 1994 n. 29 e' soppresso.
  2.  Le  disponibilita'  del  fondo,  di  spettanza  della   Regione
Toscana, ammontanti  al  18  maggio  1999  a  L.  8.107.009.454  sono
trasferite  al  fondo  rischi ordinario della Fidi Toscana S.p.a., di
cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 3 e  successive  modifiche
ed integrazioni.
  3.  Le  garanzie  sussidiarie  concesse dalla Fidi Toscana S.p.a. a
valere sulle risorse del fondo speciale rischi  costituito  ai  sensi
della  legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 alla  data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  imputate  alle  disponibilita'
patrimoniali della Fidi Toscana S.p.a., cosi' come previste dall'art.
5  della  legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modifiche
ed integrazioni.