(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 2 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana S.p.a. per effetto delle disposizioni di cui al titolo III, Capo I della legge regionale 12 aprile 1994 n. 29 e' soppresso. 2. Le disponibilita' del fondo, di spettanza della Regione Toscana, ammontanti al 18 maggio 1999 a L. 8.107.009.454 sono trasferite al fondo rischi ordinario della Fidi Toscana S.p.a., di cui alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le garanzie sussidiarie concesse dalla Fidi Toscana S.p.a. a valere sulle risorse del fondo speciale rischi costituito ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono imputate alle disponibilita' patrimoniali della Fidi Toscana S.p.a., cosi' come previste dall'art. 5 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.